Riporto, come appendice della lezione odierna di diritto tributario dell'impresa (Fano), il testo dell'art. 6, del Tuir, su cui ho chiesto agli studenti di riflettere per risolvere il problema della tassabilità dei proventi illeciti (in particolare, si trattava di una tangente ad un funzionario pubblico). Eccolo qua:
Art. 6
(1)Classificazione dei redditi
Entrata in vigore:Dal 1° gennaio 2004
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a)
redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi
(2).
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto
di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di
redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i
crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono
considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le
norme relative a tali redditi.
Note:
(1) Articolo non modificato dalla riforma Ires.
(2) Vedasi:
- l'
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui nelle
categorie di reddito di cui al presente articolo devono intendersi
ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti,
atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale;
- l'
art. 14, comma 4-bis (inserito dall'
art. 2, comma 8, L. 27 dicembre
2002, n. 289), L. n. 357/1993, secondo cui nella determinazione dei
redditi di cui al presente comma, non sono ammessi in deduzione i
costi e le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili
come reato.